Direttore dei lavori poco attento? Condanna al risarcimento assicurata!

In tema di responsabilità del direttore dei lavori, è corretta la condanna al risarcimento del danno inflitta al professionista che nell’adempimento del proprio incarico non ha assicurato al committente che le opere fossero realizzate secondo quanto previsto nel progetto e comunque in base alla così detta buona regola dell’arte.

Questa, in brevissima sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7373 depositata in cancelleria il 13 aprile del 2015.

Il direttore dei lavori è titolare di un obbligazione di mezzo e non di risultato, ma ciò nonostante deve fare in modo, con tutti i mezzi a sua disposizione, che l’opera commissionata dal committente all’appaltatore sia conforme al progetto.

Chi è il direttore dei lavori e che cos’è un obbligazione di mezzi?

Il direttore dei lavori, afferma la dottrina, “è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori” (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).

Quando un soggetto assume un’obbligazione di mezzi, assume un impegno a prestare la propria opera al fine di raggiungere un determinato risultato, ma non di conseguirlo.

Esempio: Tizio si rivolge al proprio medico perché non sta bene in salute. Il medico che ne assume la cura, s’impegna (anche in termini giuridici) per farlo guarire ma non può assumere l’impegno della guarigione. Chiaramente il medico deve agire correttamente e fare tutto quanto nelle proprie possibilità per ottenere quel risultato, ma non lo si potrà ritenere responsabile se ciò non è avvenuto per cause a lui non addebitabili.

La posizione del direttore dei lavori è pressappoco identica. Nel caso risolto con la sentenza n. 7373/15, tutto era partito da un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un’impresa edile contro un condomino. Questi, nel fare opposizione, aveva chiamato in causa anche il direttore dei lavori, responsabile, a suo dire, della cattiva riuscita dell’opera dell’appaltatore. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di appello impugnata, gli ha dato ragione, respingendo le doglianze del direttore dei lavori che riteneva di dover andare esente da responsabilità in quanto la sua era un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Si legge in sentenza che “pur essendo vero che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, questi presta un’opera professionale implicante un’obbligazione di mezzi e non di risultato – il direttore dei lavori è tuttavia chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, sicchè egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamenteall’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Ne deriva che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della ‘diligentia quam in concreto’; sicché rientrano nelle obbligazioni su di lui gravanti l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ne segue che non può ritenersi esente da responsabilità il direttore dei lavori che, nell’ambito di siffatto ruolo tecnico-professionale, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in ciò concretandosi quell’alta sorveglianza delle opere implicante il regolare ed assiduo controllo (attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa) della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e stati di avanzamento (Cass. n. 10728 del 24/04/2008; Cass. n. 15255 del 20/07/2005; Cass. n.15124 del 28/11/2001)” (Cass. 13 aprile 2015 n. 7373).

Come dire: è vero, non si può imputare al direttore dei lavori qualunque difetto o difformità dell’opera – cioè di non aver raggiunto il risultato – ma gli si può imputare di non aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità tecniche e connesse al ruolo per fare in modo che tale risultato potesse essere raggiunto. Il direttore dei lavori, questo nella sostanza dice la sentenza, deve stare alle calcagna dell’appaltatore e porre un’attenzione certosina su ogni aspetto dell’appalto che possa influire sul risultato finale. Chiaramente tale attenzione non può arrivare fino al punto da far considerare il direttore dei lavori una sorta di tutor d’ogni singola attività dell’impresa e di ogni suo operaio.

Esempio: se nel corso dei lavori sorge una problematica non preventivata, il direttore dei lavori deve interessarsene e decidere la soluzione migliore. Lasciar fare all’appaltatore potrebbe essere indice di disinteresse e quindi di responsabilità per il caso di difetti o difformità dell’opera. Si tratta, a ben vedere, di una valutazione che sfugge da specifiche catalogazioni generali, sicché la misura della diligenza del professionista dev’essere sempre valutata caso per caso alla luce del principio sopra espresso.

Fonte www.condominioweb.com
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